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Home » News » VENDERE AZIONI NON QUOTATE E’ DIFFICILE: CONSIGLI PER DIFENDERSI
07/09/2021

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VENDERE AZIONI NON QUOTATE E’ DIFFICILE: CONSIGLI PER DIFENDERSI



Articolo di Vincenzo Imperatore su Il Roma

Conquistare fiducia e credibilità e’ l’obiettivo primario del sistema bancario. Il Gruppo Banca Popolare di Bari ha definito un successo il collocamento presso investitori internazionali, di un’obbligazione senior di 597,2 milioni di euro, emessa nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali.

In particolare l’Istituto ha dichiarato che il risultato e’ «un grande segno di fiducia, soprattutto perché ottenuto in un contesto di mercato caratterizzato dal permanere di elementi di incertezza”.

Verissimo. Tanta incertezza e tanta apprensione e’ vissuta anche dai circa 69mila azionisti di BpB che, di fronte al deprezzamento del titolo (oggi quota circa 6,50 euro rispetto ai 9,53 del marzo 2016), vorrebbero vendere, seppur in perdita, per evitare di ritrovarsi nella stessa condizione degli azionisti delle varie banche poi andate in default. Cioè risparmi azzerati!

Le preoccupazioni non sono frutto della psicopatia dei poveri risparmiatori visto che, come scritto due settimane fa su questa rubrica, qualche perplessità produce l’inchiesta risalente al 30 agosto scorso che ha portato all’iscrizione dei vertici dell’Istituto (compresi Marco Jacobini e i figli Gianluca e Luigi) nel registro degli indagati per varie ipotesi di reato tra cui presunte irregolarità nei bilanci.

Vendere le azioni delle banche non quotate, però, non è così facile, soprattutto se si pensa che la compravendita si svolge nell’ambito di un “mercatino” interno dove pare che ci siano stati degli azionisti “privilegiati” che si sono liberati delle azioni (che riacquista la banca) prima del crollo del prezzo. Ma pare, sembra, si immagina, che i fortunati risparmiatori abbiano ricevuto un trattamento di favore nel rispetto della cronologia di chiusura delle operazioni.

Pare, sembra, si immagina che nel registro cronologico degli ordini di vendita ci sarebbero tanti altri “non illustri” risparmiatori che avevano la precedenza rispetto ai soliti “amici degli amici”.

Sarà questione di poco tempo per accertarne la verità. Perché proprio in questi giorni c’e’ stata una svolta giudiziaria determinante. Ci riferiamo a quanto è stato stabilito da un sentenza del 27 settembre scorso della quarta sezione civile del tribunale di Bari a firma del giudice Sergio Cassano a seguito di un decreto ingiuntivo presentato in estate da un azionista barese che nel lontano 1996 ha acquistato circa 430 azioni che ha cercato di rivendere invano da dicembre del 2015. Il risparmiatore più volte aveva richiesto l’ordine cronologico di vendita e più volte la banca si era rifiutata adducendo “non meglio identificate esigenze di riservatezza”. La sentenza del giudice è stata chiara: “Il socio deve essere ammesso all’esame dei registri elettronici degli ordini di vendita e di acquisto e quini ha diritto di ricevere copia documentale delle relative risultanze e per tale ragione è legittimato ad avvalersi dello strumento processuale monitorio per ottenere la consegna di tale documentazione”.

Ecco il precedente giurisprudenziale che ci mancava e che puo’ rappresentare una svolta nella tutela dei risparmiatori, indipendentemente dal caso BpB.

Tanti lettori, anche clienti della banca in questione, mi hanno scritto sui social e in privato chiedendomi consigli al riguardo.

Allora eccovi due semplici passaggi:

In primo luogo andate in banca e chiedete di verificare il vostro “profilo di rischio”, quella “fotografia” che vi identifica come investitore e che la banca avrebbe dovuto produrre per effetto delle risposte che voi avreste dovuto dare ad un questionario (test di adeguatezza) appositamente predisposto.Se il cliente si accorge che quello sottoposto non è il suo «profilo di rischio», ne chiede (e ottiene) la modifica, adeguandolo alle sue effettive caratteristiche di investitore ma soprattutto forse si rende conto che quelle azioni, se mai conoscesse il significato della parola “azione”, non avrebbe potuto acquistarle. E’ un documento che puo’ essere rilasciato dalla banca allo sportello con un semplice click. Se incontrate resistenze……. insospettitevi!

In secondo luogo, visto che ora la giurisprudenza si è espressa al riguardo, chiedete il registro cronologico degli ordini di compravendita relativo la periodo “sospetto”. Anche in questo caso, se incontrate riluttanza……….. raddoppiate il sospetto. Dopodiché raccogliete il tutto e correte da un professionista che sappia difendere i vostri diritti. Se non vi consegnano nulla, non tergiversate ulteriormente. Andateci subito!

Alla prossima.

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