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Home » News » L’Italia non tutela l’identità delle gole profonde
07/09/2021

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L’Italia non tutela l’identità delle gole profonde

Solo 101 mila denunce nel 2016. Su circa 35 milioni di conti correnti. Perché? L’anonimato dei segnalanti non è garantito. E i meno coraggiosi vengono inibiti. Un top manager di una banca spiega come funziona.

Articolo di Vincenzo Imperatore su Lettera43

Su circa 35 milioni di conti correnti, in Italia le segnalazioni antiriciclaggio effettuate nel 2016 dalle banche (e dai professionisti) sono state soltanto 101.065. Una percentuale del 0,3% nell’anno: molto bassa. Quale sarà il motivo?

TASTO DOLENTE DEL SISTEMA. L’antiriciclaggio, è inutile negarlo, rappresenta una nota dolente per il sistema bancario. L’ho denunciato nei miei libri e su Lettera43.it raccontando casi, vissuti in prima persona, riguardanti categorie privilegiate come il clero e, per altri aspetti, i commercianti cinesi.
Una materia complessa che tento di semplificare.

La legge in materia è stata promulgata per limitare la circolazione di contanti provenienti da attività illecite. In primis si pensava a quelle riconducibili alle organizzazioni di stampo mafioso, ma successivamente il concetto di «illecito» si è allargato e ha compreso anche le ipotesi di terrorismo e di evasione fiscale.

FOCUS SU OPERAZIONI SOSPETTE. Pertanto per tutte le operazioni “sospette” c’è l’obbligo da parte delle banche (e dei suoi operatori) di effettuare segnalazioni all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), organo istituito presso la Banca d’Italia. Per operazioni sospette intendiamo quelle per le quali i soggetti obbligati (banche, intermediari finanziari, notai, avvocati, commercialisti) «sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, evasione o di finanziamento del terrorismo».

L’ESEMPIO DELLA PIZZERIA. Mettiamo che io abbia una pizzeria e secondo gli studi di settore debba incassare una media di 500 euro al giorno. Mettiamo anche che io quei soldi li depositi quotidianamente sul mio conto corrente. La volta che dovessi fare un versamento di 3 mila euro, l’operatore dovrebbe subito insospettirsi.

OBBLIGO DEL FUNZIONARIO. Questi è tenuto, infatti, a chiedermi da dove provenga quel denaro e se io gli rispondessi, ricevute alla mano, che la sera prima ho organizzato una festa con tantissimi coperti, potrebbe anche darsi che la cosa si risolva subito, ma se la scusa dovesse risultare poco convincente il funzionario avrebbe tutto il diritto di far partire la segnalazione, anzi ne avrebbe l’obbligo altrimenti potrebbe incappare in sanzioni penali.

La massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione è (o almeno dovrebbe essere) assicurata dalla legge

Con la segnalazione la banca non ha l’obbligo di riferire reati, ma solamente di evidenziare comportamenti anomali o sospetti del cliente, che andranno successivamente al vaglio della Uif. L’organizzazione e il funzionamento della Uif sono disciplinate con apposito Regolamento del governatore della Banca d’Italia. In particolare l’Uif riceve e acquisisce le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati, ne effettua l’analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza-Nspv e Direzione investigativa antimafia-Dia) e della collaborazione con l’Autorità giudiziaria.

“TRADIMENTO” DELLA FIDUCIA. A tal proposito è opportuno precisare che “la massima riservatezza” dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione è assicurata dalla legge (art. 45 del DLgs. 231/2007 – “tutela della riservatezza”). Il fine di questa prescrizione è chiaro: poiché l’intermediario ottiene le informazioni che fondano il suo sospetto in virtù di un rapporto di fiducia che si è instaurato prioritariamente tra lui e il correntista, la segnalazione fondata proprio su quegli elementi informativi che sono stati ottenuti in virtù del rapporto di fiducia appare come un “tradimento”. Una norma quindi che, in altri termini, ha l’obiettivo di tranquillizzare il segnalante sull’impossibilità di subire ritorsioni da parte del segnalato.

L’Uif, come la rana della filastrocca per bambini, ha la bocca larga. Risulta che le informazioni relative a chi ha fatto la segnalazione escano da quegli uffici e arrivino ai segnalati

Ecco il punto dolente. Un top manager di una banca (che ha voluto mantenere l’anonimato), responsabile antiriciclaggio dell’azienda, mi ha riferito che l’Uif, come la rana della famosa filastrocca per bambini, ha la bocca larga. Risulta infatti che le informazioni relative a chi ha fatto la segnalazione escano da quegli uffici e arrivino ai segnalati.

PREOCCUPAZIONE IN PIAZZE CALDE. Spiega la gola profonda: «La Uif quelle segnalazioni dovrebbe farle proprie, dovrebbe fare da filtro e invece non funziona cosi. I clienti delle banche segnalanti, soprattutto se imprenditori, spesso vengono da noi e ci dicono di aver saputo di essere stati segnalati. Tale situazione altera i rapporti con gli operatori di sportello e i consulenti che manifestano, soprattutto se operano in determinate piazze “calde”, paura e preoccupazione».


I MENO CORAGGIOSI SONO INIBITI. 
Qual è la conseguenza? «Che così vengono inibiti i meno coraggiosi. Ho la sensazione che l’Uif sia stata creata non come supporto e filtro per le banche, ma per depurare e ridurre il lavoro per la magistratura e la Guardia di finanza. Se l’Uif rendesse anonima la segnalazione, al fine di tutelare il segnalante, gli operatori inonderebbero la magistratura e la Gdf di segnalazioni». Potrebbe essere questa la causa?

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