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Home » News » I danni del falso in bilancio: un eterno dibattito
07/09/2021

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I danni del falso in bilancio: un eterno dibattito

Articolo a cura di Vincenzo Imperatore su Il Roma 

Un po’ di storia degli ultimi anni  non fa mai male. Anche per capire (se mai ce ne fosse bisogno) tutte le cause che hanno determinato poi il default del nostro sistema bancario e la crisi dell’economia reale, compreso l’effetto della interpretazione del falso in bilancio da parte di giudici, banche e imprese. Ma andiamo con ordine. Nel 2002 il governo Berlusconi depenalizzò il falso in bilancio. Gli effetti del provvedimento influenzarono sicuramente il processo SME in cui Berlusconi era coinvolto, ma introdussero anche una grave lacuna nell’ordinamento giuridico italiano.Tanto si e’ discusso al riguardo: se per una parte della dottrina era ragionevole pensare che un bilancio potesse contenere errori nelle sue parti oggetto di valutazione discrezionale (gli accantonamenti, le ipotesi di valore, il valore di titoli o immobili in portafoglio) e come tale non  dovessero configurarsi ipotesi di “accanimento”  giuridico su questioni di scelte opinabili,  è stato, da parte di altra dottrina, altrettanto ragionevole sostenere che se le “errate” valutazioni portano a falsare completamente il bilancio allora si è in presenza di un problema che può causare seri danni ai soci della società e a terzi (banche, fornitori, ecc). Per intenderci: se grazie al falso in bilancio appare sana e florida un impresa decotta, la rilevanza penale dovrebbe essere chiara.Del resto è quello che è successo per ben 13 anni. Pensate cosa ha rappresentato fare false comunicazioni sociali per le banche (le cronache ne son piene) o per imprese che hanno ottenuto credito dalle banche. Quando poi i due “falsi” si sono sommati, i disastri sono stati assicurati ….al sistema bancario e alla economia reale.Pero’ ancora oggi si discute  (e vi è il dubbio) se questi illeciti abbiano rilevanza penale! E’ arrivato  poi il governo Renzi che  nel 2015 ha reintrodotto il reato penale del falso in bilancio e false comunicazioni sociali, ma in maniera molto “edulcorata “. In sintesi, nel provvedimento si lascia alla interpretazione giurisprudenziale la facolta’ di stabilire la sussistenza o meno di una gravità nel falso in bilancio tale da determinarne il rilevo penale.Con la conseguenza che la legge, pur avendo una sua logica, considerata la condizione ed i tempi della giustizia italiana e la tempistica di consegna dei bilanci stessi (praticamente quasi un anno dopo la chiusura del l’esercizio), rende intempestiva per definizione un’azione efficace della giustizia per bloccare i danni derivanti dal falso in bilancio.E’ stata necessaria un interpretazione definitiva della corte di cassazione del marzo 2016 per dare di nuovo maggior “valore” penale al falso in bilancio. La suprema corte ha infatti affermato che il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69,è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.In definitiva, se adesso è fuor di dubbio che ogni condotta anche solo “valutativa” che presenti i requisiti evidenziati può essere suscettibile di integrare la fattispecie penale, prima della sentenza 22474 del 2016, la giurisprudenza della stessa Cassazione, soffermandosi sul dato letterale della modifica legislativa, sembrava prediligere l’interpretazione restrittiva e dunque escludere la rilevanza penale. In altri termini ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali,la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.Speriamo di vederne presto gli effetti.

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