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Home » News » La segnalazione alla “centrale rischi”
07/09/2021

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La segnalazione alla “centrale rischi”



Articolo di Vincenzo Imperatore su Il Roma

Niente da fare! Continuano a fare terrorismo psicologico. Le banche continuano ad utilizzare metodologie subdole e minacciose per intimorire i clienti. La menzogna che ancora oggi le banche utilizzano maggiormente come minaccia è, appunto, la «segnalazione alla Centrale rischi». L’unico modo per difendersi rimane il “sapere”, la conoscenza degli strumenti perche’ solo l’informazione da forza e potere. E allora ritorniamo a fare educazione finanziaria cercando di spiegare cosa è la CENTRALE RISCHI. La Centrale Rischi non e’ altro che una banca dati gestita da Banca d’Italia e dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) creata, con inizio dal 31 marzo 1964, in forza di una delibera del Comitato per il Credito ed il Risparmio, che trae fondamento da una disposizione della “Legge Bancaria” (art.32 lett. h), il cui compito è di raccogliere dalle banche e intermediari finanziari non bancari (ma che esercitano attivita di finanziamento in via prevalente) segnalazioni sui rischi creditizi in corso con i loro clienti, di riassumerle e comunicare , come flusso di ritorno, i rischi globali dell’intero sistema finanziario nei confronti dei nominativi segnalati. E’ uno strumento quindi che consente  alle aziende (od istituti) di credito di prendere decisioni riguardanti concessioni di fido avendo a disposizione dati sullo stato di indebitamento potenziale ed effettivo della clientela. Le segnalazioni sono quindi individuali, riferite cioè a singoli “soggetti giuridici” o anche persone fisiche, e sono mensili, nel senso che alla fine di ogni mese ciascun  intermediario finanziario trasmette la situazione di ciascun cliente che ha pero’ superato un limite minimo di segnalazione che e’ di 31.246 euro. Pertanto in Centrale Rischi non sono segnalati i finanziamenti di importo inferiore a tale soglia (che pero’ sono vigilati dagli istituti di credito tramite la CRIF di cui parleremo in altra puntata). C’e’ una unica eccezione: un prestito gia’ classificato a “sofferenze” puo’ essere segnalato a partire da un importo di 250 euro. In altri termini  quei crediti bancari la cui riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) per almeno 250 euro poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Ma come si legge una Centrale Rischi? Per ogni prestito erogato (ricordiamo di importo superiore a 31.246 euro) la banca segnala un “accordato” (l’ammontare messo a disposizione del cliente sulla base di un contratto) e un “utilizzato”, cioe’ la parte effettivamente presa a prestito e che corrisponde al saldo contabile di fine mese del conto su cui si appoggia il finanziamento “accordato”. Se l’UTILIZZATO del singolo rapporto risulta superiore al relativo ACCORDATO, si determina lo SCONFINAMENTO, pure oggetto di segnalazione. Ma in Cr si segnalano anche i rischi indiretti: quelli che la banca ha nei confronti di nominativi che hanno rilasciato garanzie personali (fideiussioni a sostegno di affidamenti concessi a terzi). In questo caso l’importo da prendere in considerazione e’ il maggiore tra “l’accordato” e “l’utilizzato” del rapporto diretto tra banca e affidato sempreche’ superi sempre il limite di 31.246 euro e tenendo presente che non puo’ superare l’importo della garanzia personale (fideiusssione). Infine e’ importante sapere che la segnalazione della Centrale Rischi viaggia con un ritardo di oltre 45 giorni rispetto alla rilevazione nel senso che oggi, 7 luglio 2017, possiamo leggere i dati relativi a maggio scorso.

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