Lo stesso meccanismo usato dopo il crac di Lehman Brothers
Nel febbraio del 2009 a tutti noi direttori di area arriva una convocazione per una riunione molto riservata in cui ci viene consegnato un documento con l’ordine di non divulgarlo ai nostri collaboratori.
Le indicazioni al cliente? Poche e lacunose
Tuttavia il problema non era tanto nella qualità della proposta, quanto nelle modalità, a dir poco lacunose, con cui doveva essere illustrata al cliente.
Nel documento si specificavano le indicazioni comportamentali che i manager avrebbero dovuto tenere, ovvero: «Non esprimere alcun parere sull’ordinanza emessa dal tribunale di Milano».
«NON AVETE ALCUN DIRITTO». «Limitarsi a fare presente ai clienti che il tribunale di Milano ha imposto l’obbligo di inviare una lettera a tutti i sottoscrittori di polizze con sottostante obbligazioni Lehman Brothers solo per colmare carenze informative e comunicative, ma non ha sancito alcun diritto dei singoli di ottenere la restituzione del premio versato».
«Evitare tassativamente di esprimersi in ordine alle transazioni concluse limitandosi a precisare che il tribunale non ha affrontato le posizioni dei singoli».
INFORMAZIONE NON GARANTITA. Di quale ordinanza si stava parlando? Andiamo con ordine.
Il 29 settembre 2009 il tribunale di Milano aveva accolto il ricorso presentato dall’associazione Movimento dei consumatori ritenendo non corretto il comportamento di una certa banca (o della sua compagnia di assicurazione) che aveva venduto polizze senza garantire al cliente il giusto e costante livello di informazione e, in virtù di tale principio, condannava la banca (o la sua compagnia di assicurazione) a inviare una lettera ai titolari delle polizze per informarli al riguardo.
CLASS ACTION O AZIONI INDIVIDUALI. Con tale missiva il tribunale metteva in guardia i sottoscrittori di polizze comunicando loro la possibilità di richiedere in ogni momento la restituzione dell’intero importo tramite una class action o attraverso azioni individuali.
In altre parole, li invitava a non precludersi il diritto di richiedere quanto a loro spettante.
Contemporaneamente i tribunali iniziavano a emettere sentenze che sancivano la restituzione dell’intero importo da parte della banca (o della sua compagnia di assicurazione) al cliente.
Il compito della banca? «Distrarre» il risparmiatore
Il nostro compito era «distrarre» il cliente, non farlo riflettere sulla possibilità di richiedere il risarcimento delle polizze precedenti ma, anzi, spingerlo a sottoscriverne una nuova che non aveva niente a che fare con Lehman Brothers.
E se il correntista insisteva per capirci qualcosa in più, bisognava limitarsi a raccontare che il tribunale di Milano alludeva «semplicemente» a colmare carenze informative e comunicative.
SILENZIO SULLE CAUSE VINTE. Guai a parlare di cause vinte da correntisti.
Ci invitavano - e ho le prove - a non parlare ai clienti delle transazioni concluse con altri correntisti e a esortare questi ultimi alla massima riservatezza.
In altre parole: a non svegliare attraverso il passaparola il 'cane che dorme'.
RISERVATEZZA COI PIÙ OSTILI. Con i clienti più ostili, arrabbiati, poco concilianti, occorreva invece stabilire degli incontri riservati, quasi carbonari, facendo terrorismo psicologico: caro cliente, nell’incertezza di un giudizio pendente, che non sappiamo come si concluderà, prenditi quello che ti stiamo offrendo perché alla fine potresti non ottenere nulla...».
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