Ma cerchiamo di semplificare. L’usura è un reato punito dal Codice penale all’articolo 644, riformato dalla legge numero 108 del 7 marzo 1996. Il reato di usura prevede come pena la reclusione da due a 10 anni, multe da 5mila a 30mila euro. In ambito civile, poi, nel caso accertato di un finanziamento usurario, il cliente è tenuto a restituire alla banca solo la somma ricevuta in prestito, senza dover corrispondere nemmeno un euro di interessi. Le azione penale (poche) mira quindi a individuare la responsabilità soggettiva di chi ha commesso il reato. L’azione civile (migliaia) ha l’obiettivo, invece, di evidenziare l’illecito e la restituzione dell’indebito. In Italia finora ci sono state centinaia e centinaia di condanne in sede civile (anche la transazione extragiudiziale e/o pre-sentenza è sostanzialmente una condanna) ma pochissimi rinvii a giudizio in sede penale. In sintesi, il nostro sistema giuridico e giudiziario ha sancito – paradossalmente – che la banca, come entità “liquida”, è responsabile, restituisce i soldi agli usurati ma non si riesce comunque a trovare il colpevole (soggetto che ha preso la decisione di applicare tassi usurai) da punire penalmente.
Perché si realizza questa incongruenza? Nel marzo del 2015, nel corso della presentazione di Io so e ho le prove alla Camera penaledi Napoli, mi sono confrontato con due stimatissimi magistrati, un pubblico ministero e un giudice per le indagini preliminari, che hanno spiegato in maniera semplice che le denunce penali in generale – e quindi anche quelle per usura, comportamento estorsivo, violenza privata, etc – vengono archiviate perché mancano due elementi fondamentali per il rinvio a giudizio: l’identificazione soggettiva di chi commette il reato e le prove.
Nella prima occorrenza, sostenere che la banca – genericamente e senza nome e cognome del responsabile – abbia estorto denaro mette in seria difficoltà un magistrato, che in tal caso manifesta incertezza su chi deve innanzitutto interrogare. Il presidente dell’istituto? L’amministratore delegato? Il direttore generale? Il direttore di area? Il direttore di filiale? L’ultimo semplice gestore? In questo caso, pur consapevoli che le strategie di prezzo vengono decise dall’alto – quindi come può un presidente di una banca non sapere dei tassi applicati? -, il consiglio dei magistrati (e anche il mio) è quello di denunciare la persona con cui si ha costantemente il contatto in banca, fosse anche l’ultimo semplice impiegato, in maniera che, interrogato al riguardo, inizi quel processo di “scaricabarile” delle responsabilità che porta quel semplice ultimo gestore a dichiarare di aver ricevuto istruzioni da chi per lui. Fino ad arrivare alla individuazione di uno o più responsabili.
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